Codice Deontologico






Principi generali. Art. 1 – Ambito di applicazione. Gli iscritti all’Associazione Professionale Stilista dell’Immagine (di seguito “Associati”) sono tenuti a rispettare il presente Codice Deontologico, che regola la professione di Stilista dell’Immagine, come definita dalla Presidente Cristina Bonucci, titolare del marchio registrato (registrazione PATAMU n. 270037 con tutti i diritti riservati).

Art. 2 – Rispetto delle norme. Gli Associati esercitano la professione nel rispetto della Costituzione, delle Leggi italiane, delle Normative dell’Unione Europea (es. GDPR, Reg. UE 2016/679) e del presente Statuto.

Art. 3 – Decoro professionale. Gli Associati si impegnano a evitare comportamenti che possano compromettere il decoro e la dignità della Professione, sia in ambito professionale che in contesti pubblici (es. social media). Eventuali violazioni devono essere segnalate al Segretario dell’Associazione.

Art. 4 – Responsabilità. Gli Associati sono responsabili in prima persona, civilmente e penalmente del proprio operato verso Clienti (persone fisiche, enti, aziende) e la collettività.

Art. 5 – Competenza e diligenza. Gli Associati svolgono incarichi con precisione e diligenza, accettando solo quelli per cui possiedono adeguata preparazione. Si astengono da incarichi in caso di conflitti di interesse, salvo autorizzazione scritta del cliente.

Art. 6 – Aggiornamento professionale. Gli Associati sono tenuti a un aggiornamento continuo (min. 20 ore/anno), partecipando a corsi riconosciuti dall’Associazione e certificati da apposita documentazione. Il Consiglio Direttivo verifica la veridicità dell’aggiornamento e l’attendibilità della documentazione prodotta. Il mancato adempimento all’aggiornamento professionale per due anni consecutivi, senza giustificazioni, comporta il trasferimento al Settore Speciale o l’esclusione.

Rapporti con i clienti. Art. 7 – Fiducia e trasparenza. Il rapporto con il cliente è fiduciario e si basa su correttezza, trasparenza e lealtà. Gli Associati rispettano il segreto professionale, non divulgando informazioni sul cliente senza autorizzazione scritta.

Art. 8 – Compensi. Gli Associati stabiliscono preventivamente con il cliente i contenuti e i compensi delle prestazioni. Se non è possibile determinarli in anticipo, comunicano il compenso orario o i criteri di calcolo. Compensi da terzi sono accettati solo con autorizzazione scritta del cliente.

Rapporti con colleghi e Associazione. Art. 9 – Collaborazione con l’Associazione. Gli Associati collaborano con il Consiglio Direttivo, la Presidente e la Commissione di Deontologia, rispettando le decisioni degli Organi associativi.

Art. 10 – Rapporti con i colleghi. Gli Associati si relazionano con colleghi (iscritti o non iscritti) con trasparenza e correttezza, evitando comportamenti denigratori. Eventuali riserve su un collega vanno segnalate per iscritto al Segretario.

Art. 11 – Subentro in incarichi. L’Associato chiamato a subentrare in un incarico già affidato a un altro professionista lo accetta solo dopo che il cliente ha comunicato la revoca al precedente professionista. L’Associato informa per iscritto il collega revocato, facilitando il passaggio di consegne.

Comunicazione e pubblicità. Art. 12 – Regole di pubblicità. Gli Associati si astengono da forme pubblicitarie comparative o denigratorie. La pubblicità (es. biglietti da visita, carta intestata, social media) deve essere veritiera e rispettosa della professione.

Art. 13 – Uso del marchio e del logo. Gli Associati certificati possono utilizzare il marchio “Stilista dell’Immagine” e il logo dell’Associazione, indicando la dicitura “Stilista dell’Immagine iscritto/a all’Associazione Professionale Stilista dell’Immagine” e il codice identificativo associativo. L’uso è regolato dal Regolamento d’Uso.

Art. 14 – Elementi distintivi. Tessere, loghi o altri segni distintivi dell’Associazione sono di responsabilità personale dell’Associato. In caso di furto o smarrimento, l’Associato denuncia immediatamente l’evento alle autorità e informa il Segretario, trasmettendo copia della denuncia.

Violazioni e sanzioni. Art. 15 – Rispetto del Codice. Gli Associati sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice Deontologico. Le violazioni sono segnalate alla Commissione di Deontologia, che relaziona al Consiglio Direttivo per le sanzioni.

Art. 16 – Sanzioni disciplinari.

Le violazioni dei doveri professionali e delle regole di condotta sancite dal presente Codice sono soggette alle seguenti sanzioni, irrogate dalla Commissione di Garanzia e Disciplina secondo criteri di proporzionalità e gradualità:

1. Violazioni Lievi – Si considerano violazioni lievi i comportamenti derivanti da scarsa diligenza che non abbiano causato danni diretti al consumatore o all’immagine dell’Associazione (Ritardo ingiustificato nell’aggiornamento dei propri dati anagrafici o lievi imprecisioni nelle comunicazioni informative rivolte all’utente). Sanzione: Avvertimento scritto. Consiste nel richiamare il socio ai propri doveri e nell’invito a non ripetere il comportamento. 2. Violazioni di Media Gravità – Si considerano violazioni di media gravità i comportamenti che ledono la dignità professionale o la fiducia del consumatore (Mancato rispetto dei tempi di consegna concordati, recidiva in violazioni lievi, o mancata esposizione chiara dei riferimenti alla Legge 4/2013 nei contratti). Sanzione: Censura. Consiste in una dichiarazione formale di biasimo per l’infrazione commessa. 3. Violazioni Gravi – Si considerano violazioni gravi i comportamenti che comportano un danno concreto al consumatore o che violano i principi cardine dell’Associazione (Mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e/o formazione continua, utilizzo improprio dell’attestazione di qualità, o comportamenti scorretti verso i colleghi). Sanzione: Sospensione (da 1 a 6 mesi). Comporta l’esclusione temporanea dall’elenco dei soci e il divieto di utilizzare il marchio APSI e i riferimenti all’attestazione di qualità. 4. Violazioni Molto Gravi – Si considerano violazioni molto gravi i comportamenti che rendono incompatibile la permanenza del socio nell’Associazione. (Gravi illeciti accertati nei confronti dei consumatori, violazione delle norme penali connesse all’attività professionale, o dichiarazioni mendaci in sede di iscrizione). Sanzione: Espulsione (Radiazione). Comporta la perdita definitiva della qualifica di socio e la revoca immediata dell’attestazione di qualità e qualificazione professionale.

Art. 17 – Procedura disciplinare. L’Associato accusato di violazione è ascoltato dall’Organo di Garanzia e Disciplina (Garante Unico) entro 30 giorni.

Soci


Cristina Bonucci
Carla Bergantini
Marco Rosati
Ylenia Cagnoni